Art. 4.
(Sostituzione).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.
      2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.